Riconoscimenti

PREMIO FIVOL 2004

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori ed il Comitato scientifico della Fondazione Italiana per il Volontariato (FIVOL), hanno consegnato il Primo Premio Nazionale della Solidarietà, il giorno 15 novembre, alle ore 18,00, nella Sala Regina del Parlamento Italiano – Camera dei Deputati – Palazzo di Montecitorio.

Presidente della Camera dei Deputati, On. Pier Ferdinando Casini, oltre al Relatore del Premio, il Presidente della FIVOL dr. Carlo Santini, tutti i presenti e, in particolar modo, i vincitori dei premi.

Nella relazione tenuta durante la cerimonia dal Presidente della FIVOL sono stati espressi i seguenti concetti. Il Premio Nazionale della Solidarietà è una delle iniziative tradizionali della Fondazione Italiana per il Volontariato, nata 12 anni fa.Il premio nazionale della FIVOL ha per il Volontariato Italiano il valore ideale e proporzionato di un premio NOBEL. Il Premio è una delle prime manifestazioni della FIVOL, insieme alla realizzazione della Banca dati del volontariato e alle attività di ricerca ad essa connesse.

I premi assegnati nella cerimonia riassumono il senso di questa diffusa attività di servizio. Essi sono, pur nella modestia delle dotazioni economiche, un tentativo di indicare al Paese, alle Istituzioni, dei motivi di speranza e di ottimismo, con particolare riguardo alle politiche sociali, nella direzione di un’autentica solidarietà, quale è auspicata nella Costituzione Repubblicana, e di un recupero del significato della cittadinanza come base di ogni politica civile fondata sul consenso consapevole e responsabile dei cittadini: non sudditi ma protagonisti.

Nel corso dell’ultimo decennio, il ruolo, le motivazioni e la prassi del volontariato si sono evoluti, per la presa di coscienza maturata nell’opinione pubblica e nella classe dirigente del paese, circa il valore della solidarietà per dare significato al progresso economico e sociale e per correggere le devianze di uno sviluppo basato sull’illusione consumistica e sul prevalere di un individualismo governato solo dal profitto e dalla competizione.Sullo spirito del volontariato originario, motivato da ispirazioni religiose o umanistiche, si sono aperte nuove frontiere della solidarietà sociale, nelle varie forme del non-profit, della cooperazione, del commercio equo e solidale, delle imprese sociali, del servizio civile nazionale e internazionale.Da quei valori di unione, gratuità, condivisione, progettualità sociale, creatività e dialogo, si apre al volontariato la prospettiva di farsi cultura di tutti, educazione civile e impegno creativo per progettare una società senza barriere, centrata sulla persona umana.Questi principi e questi valori si ritrovano nelle motivazioni dei premi assegnati.

Dopo la lettura dei concetti sopra riassunti, il Presidente della FIVOL ha dichiarato l’Istituto per la Famiglia, associazione di volontariato e di protezione civile operante su gran parte del territorio nazionale e con sede generale in Reggio Calabria, località Gallico, vincitrice del Premio Nazionale con la seguente motivazione:Il Premio Generale viene assegnato all’ “Istituto per la Famiglia” di Gallico (RC) per la capacità di lettura dei problemi emergenti nel tessuto sociale locale e le risposte di intervento operative e creative messe in atto nei 10 anni di attività, grazie all’apporto dei tanti volontari coinvolti che – cresciuti numericamente nel tempo – hanno saputo gestire le mutate esigenze sociali, mettendo al centro del proprio operato non solo i bisogni dei singoli ma anche quelli dei nuclei familiari visti come prima risorsa e obiettivo dell’intervento. Accanto a ciò per la capacità propositiva che negli anni ha permesso all’associazione di individuare altre forme giuridiche appropriate al proprio intervento dando vita alla creazione di tre cooperative sociali e soprattutto per la capacità di trasferire il proprio modello operativo e di servizio dalla Calabria ad altre regioni italiane tanto da diventare struttura di riferimento sul territorio nazionale.Da ora e fino al prossimo premio, cioè fra un anno, la nostra città sarà indicata come la località dove ha sede l’Associazione di volontariato che ha vinto il premio della “solidarietà nazionale”.

L’Istituto per la famiglia ed i suoi responsabili, consci del valore del premio consegnato dal Presidente della Camera, intravedono nel premio stesso un ulteriore momento di rinascita del nostro Sud, un segnale di sperza che si aggiunge a tanti altri provenienti dai più diversi settori.Noi dell’IPF crediamo che l’assistenzialismo alle famiglie, erogato nei modi più diversi, volge ormai al termine, non per una precisa volontà politica derivante da chissà quale programma di Governo, ma perché il Paese non ha più le stesse disponibilità economiche di un tempo.Siamo “alla frutta”, utilizzando una metafora comune. E’ proprio quando le emergenze sono reali e difficili che dal fondo della disperazione si scoprono le virtù di chi non vuole che il “suo” prossimo soccomba anzi che viva.

Allora, l’inventiva, la perspicacia, l’iniziativa si fanno strada ed i valori del bene mostrano la loro luce fra le tenebre della disperazione.I cuori diventano tutti più umili e meno permalosi, le coscienze più altruistiche e meno egoistiche, ricomponendo così quell’ambiente sociale che Dio ama e col quale Dio desidera collaborare.La sapienza creativa sorge e la forza formativa vince, allora si intravede il sole oltre le nuvole e la speranza oltre la disperazione, come la prosperità oltre la povertà.La grande ricchezza del nostro sud non la scopriremo in pozzi di petrolio o nelle grandi industrie ma nel cuore che impara anche tramite il proprio bisogno a confidare in Dio, e fare scorrere la potenza del Suo amore verso il bene dei bisognosi.

Nel cercare il bene del prossimo si aprono le menti, gli occhi, le prospettive, si vede la realtà con chiarezza e Dio con certezza, allora sorgono le nuove idee le nuove visioni e si inverano le divine promesse: la ricchezza spirituale, morale e materiale incomincia a sgorgare da Dio, vera ed unica fonte di ogni bene.Il Sud dell’Italia sta avendo la sua chiamata ad attingere ai pozzi della sapienza divina, l’Istituto per la famiglia ha scelto di approfittare dell’invito ed ha dato corso al procedimento che ha fatto maturare in suo favore il premio FIVOL della solidarietà 2004.Il modello che l’IPF ha realizzato parte dalla Chiesa nella quale ha ricevuto il consiglio cristiano verso il “prossimo”, per dare da mangiare, da bere, vestire, accogliere, visitare i carcerati, curare gli ammalati e giunge nell’organizzare il volontariato.

L’Istituto sorto come bisogno di coprire giuridicamente l’azione cristiana è diventato luogo di incontro e di considerazioni sociali, fucina di idee e di progetti per dare riscontri reali al regno della pace, della giustizia, delle certezze e formare strutture in grado di intervenire e risolvere, nel piccolo e nei bisogni elementari, le difficoltà della vita reale e sociale: sono nate per questo anelito anche le cooperative sociali e l’ufficio per i progetti d’impresa con la realizzazione di tre piccole s.as.L’IPF ci ha permesso di partire dal nulla dando valore alle idee, forza ai progetti e protezione alle imprese attivate.L’IPF è un modo nuovo per esprimere la forza e le potenzialità che sorgono dal bisogno in un cuore che ama il prossimo e trova in Dio la sua forza.

Il Presidente Onorario IPF Dr. G. Perri

 

Altri riconoscimenti ottenuti dall’IPF

  • Iscrizione nel Registro Regionale delle associazioni di volontariato ai sensi della legge 266/91 e  della legge regionale 18/95 (n. 81/94);
  • Iscrizione Albo Nazionale  Protezione Civile – legge 496/96 – presso Dipartimento Protezione Civile – Presidenza Consiglio dei Ministri (prot. ag / vol  30 182 T 317);
  • Iscrizione nel Registro Regionale generale delle organizzazioni di volontariato nella sezione specifica di Protezione Civile, legge n. 266/91 e della legge regionale n.4/97 con decreto n.3364 del 38.3.2002;
  • Iscrizione  all’Albo provinciale (RC) della consulta provinciale in data 27/07/2003 al n.”27”;
  • Iscritta dalla Direzione Centro Sociale per adulti del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione  penitenziale  Direzione centro servizi di Reggio Calabria, alla Consulta “Carcere – Città”;
  • Iscrizione alla  Consulta Comunale  per Servizi Sociali e Volontariato – anno 2002;
  • Convenzione con l’Ufficio Nazionale per il “Servizio Civile”, presso la  Presidenza del Consiglio dei Ministri, Prot. UNSC/ 11180 (59946/II/2.02) datata 11/12/2003;
  • Autorizzata dall’Azienda ospedaliera “Bianchi – Melacrino – Morelli” a svolgere attività di volontariato presso le unità operative aziendali (delibera del 03/11/1977 Prot.:22890);
  • Primo “Premio Nazionale della Solidarietà 2004”, come migliore associazione d’Italia, assegnato il 15/11/2004 dalla Fondazione Italiana per il Volontariato- FIVOL;
  • Iscrizione alla consulta Ambiente dell’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Reggio Calabria. Giugno 2005;
  • Iscrizione al Centro Servizi del Volontariato dei “Due Mari” della Provincia di Reggio Calabria. Anno 2005;
  • Iscrizione Registro delle Associazioni Comunali di Reggio Calabria – 20.04.2006 Prot. autorizzazione n. 237;
  • IscrizioneAlbo Nazionale degli Enti di I° classe di Servizio Civile. Ministero della Solidarietà Sociale  e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Determina del  19/10/2006 Roma;
  • Iscrizione Albo di Agenzie Educative del  Comune di Reggio Calabria –  Settore Politiche Sociali – Reggio Calabria 27/12/06;
  • Iscrizione al registro  provinciale  del volontariato di reggio calabria con delibera del gp n 179 del 09/10/2007 al n 16;
  • Iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura di Reggio Calabria al numero 26/09.

Sezioni Zonali

Dal 1994, anno di nascita della nostra associazione, sono state costituite circa 500 sezioni in tutta Italia ed anche all’estero. Di queste molte svolgono attività saltuaria e vengono attivate nel momento in cui si rinnovano i tesseramenti annuali anche in vista di particolari esigenze dei territori. Altre purtroppo sono state costrette a chiudere. Ciò è dovuto principalmente alle difficoltà burocratiche poste in essere dalle amministrazioni locali che purtroppo, tramite cavilli legislativi e procedurali, ostacolano la nascita e poi lo svolgimento delle attività associative. Le sezioni che invece hanno tenacemente affrontato questi ostacoli riuscendo a perseguire gli obiettivi che si erano preposti oggi costituiscono un vero e proprio mosaico il cui collante è la medesima missione e gli stessi ideali.

Il fine comune è creare una cultura del bene, della solidarietà, della integrazione, nel rispetto della dignità dell’uomo.

Le Sezioni rappresentano entità giuridiche ed economiche autonome secondo gli indirizzi statutari e svolgono, oltre alle attività di volontariato di base (distribuzione derrate alimentari, vestiario, mensa, ecc.), svariati progetti ed iniziative di varia natura.

Costante e prezioso è il legame ed il continuo scambio di informazioni che la nostra Sede Centrale ha instaurato con le sezioni sul territorio al fine di garantire un supporto concreto ed un servizio reale che abbraccia tanti aspetti e momenti dell’attività dell’associazione.


(Per ulteriori informazioni manda una mail a ipfsegreterianazionale@gmail.com)

Progetti sociali

APPROVATI E REALIZZATI

Nel mese di aprile l’Istituto per la Famiglia ha partecipato ad un avviso pubblico del Comune di Reggio Calabria, rivolto ad organismi privati locali per manifestare interesse a partecipare ai laboratori di co-progettazione  per la richiesta di finanziamenti su bandi regionali, nazionali e dell’Unione Europea. L’ esito è stato positivo e dal  mese di dicembre 2010 sono iniziati i primi incontri a cui hanno aderito altri organismi per collaborare alla co-progettazione e proporre nuove iniziative all’ amministrazione comunale.

PROGETTO COMES

Da gennaio 2010 fino a giugno, i nostri volontari sono stati impegnati nel progetto Comes, prestando assistenza ai bambini disabili frequentanti la scuola dell’ obbligo di età compresa tra i 13 e 14, residenti nel Comune di Palmi( RC), affetti da patologie varie: ipoacusia, ritardo mentale, disturbi del comportamento, deficit motorio. Gli alunni presentavano una o più patologie associate e venivano individuati a seguito di un’attenta diagnosi funzionale da parte dell’UMD (l’Unità Multidisciplinare dell’ASL formata da un neuropsichiatra infantile, uno psicologo, un terapista della riabilitazione e un assistente sociale).

PROTEZIONE CIVILE

L’Istituto sta continuando ad investire nell’accrescimento delle proprie attrezzature, riuscendo a completare il progetto finanziato nel 2007, con l’imminente arrivo del carrello fari completo di gruppo elettrogeno e con l’ultimo mezzo di trasporto e traino che si sta per concretizzare grazie al sostegno della Fondazione B.N.C.  che avendo valutato la serietà e competenza della ns Associazione ha devoluto una somma di danaro per il sostegno al completamento di questo importante progetto per il bene della collettività tutta.

APPROVATI MA NON FINANZIATI

PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE

Settore Educazione

-”SPORTELLO AMICO”: strumento  di supporto per offrire accoglienza, assistenza, informazione, alle categorie sociali deboli del territorio, favorire l’inclusione sociale, fronteggiare l’avanzare ed il peggioramento del degrado,  promuovere la coabitazione degli immigrati e delle popolazioni

-”GIOVANI PROTAGONISTI”: il progetto si propone di continuare a contrastare emarginazione giovanile e a sostenere la socializzazione dei giovani. Mira a coinvolgere i giovani informandoli, sensibilizzandoli, coinvolgendoli nella società.

Settore Assistenza

-”CAD CENTRO ASSISTENZA DONNE IN DIFFICOLTA’: il progetto è finalizzato     all’assistenza delle donne in difficoltà e con minori a carico  per varie esigenze di natura familiare, sociale, culturale, occupazionaleIn particolare si vuole contrastare il fenomeno della violenza che spesse volte si riversa sulle donne soprattutto all’interno delle pareti domestiche.

– ”UN AIUTO CON IL CUORE”: intende agire in maniera incisiva sul bisogno di povertà alimentare ed animica di consistenti e diversificate fasce di popolazione ricadenti nel territorio di azione dell’IPF, per fare trionfare l’amore sull’aridità,  il pane quotidiano sulla negazione degli individui, un sorriso sull’imperante indifferenza

Settore Protezione Civile

– ”TIMOTEO”: il progetto si inserisce, all’interno delle molteplici attività di informazione e diffusione della cultura di protezione civile, nella piena consapevolezza che il messaggio della solidarietà, della partecipazione e dell’amore verso i propri simili ed il proprio territorio è uno dei canali fondamentali di cambiamento della cultura e della sensibilità di un popolo

PROGETTI PRESENTATI ED IN ATTESA DI APPROVAZIONE

”CITTADINANZA DIGITALE” (presentato alla Regione Calabria): l’Istituto per la Famiglia ha presentato la domanda di candidatura per poter partecipare all’Avviso pubblico della Regione Calabria, per l’individuazione di soggetti interessati  alla presentazione di progetti di cittadinanza digitale attiva

“SCUOLA- LAVORO- LEGALITA’ “ (presentato alla Fondazione per il Sud): il progetto è volto a contrastare e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica. l’IPF avrà il ruolo di soggetto responsabile dell’intero percorso, curerà i rapporti con i vari soggetti che costituiscono la partnership, le aziende e gli istituti scolastici, e  naturalmente con la Fondazione per il Sud.L’azione che intende mettere in essere si caratterizza per la sua complessità perché agisce su più livelli e coinvolge tutti i soggetti – attori dell’azione formativa:  dalla scuola, con l’interessamento del corpo docente, agli alunni che presentano situazioni di criticità, al contesto socio – ambientale quindi la famiglia, al contesto socio – economico perché è prevista l’interazione di soggetti appartenenti al mondo del lavoro.

LA CASERMA DELLA SOCIALITA’” (presentato alla Fondazione per il Sud): l’idea progettuale punta all’attivazione di percorsi di cittadinanza attiva, attraverso forme e modalità innovative, tenendo conto della complessità del mondo giovanile, al fine di fare riappropriare i giovani di un consapevole impegno nella società con azioni concrete di solidarietà e attivando operazioni di tutela del territorio e della valorizzazione di beni comuni.

SPORTELLO DELLA SOLIDARIETA’” (presentato alla Fondazione Roma): L’IPF ha richiesto contributi alla Fondazione per poter realizzare uno sportello della Solidarietà, in grado di fornire informazioni a soggetti a rischio, inerenti la salute, il lavoro, attività culturali, ecc. .

“CAMMINO ELOIM” (presentato alla Fondazione Toro): le attività del “Cammino Eloim”  prevedono il coinvolgimento dei giovani in diversi settori culturali, sociali, operativi tra loro interdipendenti ed integrati in quanto finalizzati all’espressione unitaria della creatività e della partecipazione di coloro i quali ne vogliono usufruire. Vogliamo fornire strutture e gli strumenti necessari ai giovani della città per assumere un ruolo culturalmente trainante per lo sviluppo e l’apertura socio-culturale del territorio. Sono presenti  diversi laboratori riguardanti l’ambito dell’Animazione: musicale, cinematografico, teatrale, giornalistico-redazionale e ludico. A questi si collega inoltre un’area definita della cultura che offre la possibilità di consultazione di libri e materiale informativo e formativo avvalendosi anche dei moderni supporti informatici e telematici.

CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE” (presentato al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile) : il progetto è finalizzato all’assistenza della popolazione mediante la predisposizione e la gestione di strutture di soccorso ed accoglienza dotate dei necessari servizi di logistica generale. E’ inoltre finalizzato all’organizzazione di specifiche funzioni nonché alla gestione di servizi di rilevanza strategica nell’ambito di un evento sismico di rilievo nazionale.

Codice Etico

TITOLO I  – PRINCIPI

Art. 1: Ogni volontario IPF deve finalizzare la propria azione esclusivamente allo sviluppo dell’Associazione ed al raggiungimento degli scopi della stessa, nel rispetto dell’interesse soprattutto dei bisognosi, avendo l’Associazione la responsabilità morale di fungere da “formatore della cultura del bene”.  Il volontario IPF dovrà sempre ricordare che occorre mettere da parte ogni interesse personale per poter far fronte all’interesse primario che è quello della collettività.

Art. 2: Il volontario IPF deve tenere una condotta irreprensibile, gli uni verso gli altri, applicando i principi dell’uguaglianza, della solidarietà, del rispetto dell’ambiente e della vita. E’ vincolato all’osservanza del segreto professionale su ciò che gli è confidato o di cui viene a conoscenza nell’espletamento delle attività. Rispetta le leggi dello Stato, nonché lo statuto e il regolamento dell’Associazione e si impegna  per sensibilizzare altre persone al volontariato.

Art. 3: Tutti i volontari IPF hanno il dovere di aggiornarsi e formarsi professionalmente. L’Associazione si impegna a formare i propri volontari attraverso l’organizzazione di almeno un evento formativo l’anno. La formazione verrà affidata a tutor scelti fra le figure interne all’Associazione, la loro  azione formativa verrà monitorata dal consiglio d’amministrazione che in qualunque momento potrà procedere alla revoca dei “tutor”.

Art. 4: Il volontario IPF svolge la propria attività permettendo a tutti di poterlo identificare. Non si presenta in modo anonimo, ma offre la garanzia che alle sue spalle c’è un’Organizzazione riconosciuta dalle leggi dello Stato. Tutti i componenti dell’associazione (staff, volontari, collaboratori) devono garantire la corretta utilizzazione delle informazioni personali ed aziendali a cui hanno accesso, nel rispetto delle leggi sulla privacy e della dignità delle persone.

TITOLO II – PROCEDURE

Art. 1: Tutti debbono rispettare le decisioni strategiche dettate dal Consiglio Direttivo e finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 2: Tutti i conflitti, potenziali o reali che siano, devono essere comunicati tempestivamente e per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 3: Il Consiglio Direttivo esaminerà gli atti ed interverrà per cercare di individuare ed eliminare ogni elemento di “crisi” o di “incomprensione”, applicando le regole ed i principi base dell’amore e della sopportazione, sempre nel pieno rispetto della dignità e della personalità delle parti.

Art. 4: Ai volontari IPF verrà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l’Associazione previa presentazione della relativa nota spese.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art.1: L’associazione si impegna a tutelare tutti i volontari che osserveranno  integralmente il contenuto del presente codice etico.

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Dona il tuo 5×1000

Sostieni con il tuo 5 x 1000 l’ISTITUTO PER LA FAMIGLIA

Anche nella dichiarazione dei redditi 2019 (da presentare nel 2020) lo Stato ha confermato la possibilità di destinare una quota pari al 5 x 1000 dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a finalità di sostegno di particolari enti no profit, come l’ISTITUTO PER LA FAMIGLIA da anni a sostegno delle Famiglie bisognose.

Per destinare il tuo 5 x 1000 all’ISTITUTO PER LA FAMIGLIA ti basterà inserire il codice fiscale 92014460809 nel riquadro del modello 730, unico o del CUD e firmare nello spazio sottostante.

Destinare il 5 x 1000 all’ISTITUTO PER LA FAMIGLIA non comporta alcuna spesa per te, poiché si tratta di una quota d’imposta a cui lo Stato rinuncia: se non effettuerai alcuna scelta il tuo 5 x 1000 andrà allo Stato; non si tratta, quindi, di una tassa aggiuntiva.

Il 5 x 1000 non sostituisce, inoltre, l’8 x 1000, che è un’imposta destinata a fini differenti.

I benefici fiscali per le organizzazioni di volontariato e le onlus

Oltre che dalle legge istitutiva, sono stati riconosciuti, a favore delle organizzazioni di volontariato, numerosi vantaggi anche da parte di una serie di altri provvedimenti legislativi, fra i quali assume particolare rilievo il decreto legislativo 460/97, relativo al riordino ed alla disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). Tali vantaggi sono estesi alle organizzazioni di volontariato, in forza di esplicito rinvio con il quale vengono considerate Onlus le organizzazioni di volontariato, purché iscritte nei registri regionali.

I benefici riconosciuti con il suddetto decreto possono essere suddivisi in due parti: agevolazioni ed esenzioni.

Agevolazioni

Le agevolazioni riguardano:

  1. le imposte sui redditi;
  2. le erogazioni liberali;
  3. l’imposta sul valore aggiunto;
  4. le ritenute alla fonte;
  5. l’imposta di registro;
  6. le lotterie, le tombole, le pesche e i banchi di beneficenza.

È il caso di fare qualche accenno su ognuna di esse.

Le agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi riguardano il solo reddito di impresa e non si riferiscono ad altre categorie reddituali che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Per le erogazioni liberali, il decreto legislativo pone, da una parte, le persone fisiche e gli enti non commerciali e, dall’altra, le imprese. I primi possono detrarre dall’imposta lorda le erogazioni liberali in denaro, fatte a favore delle organizzazioni di volontariato, per un importo fino a quattro milioni di lire.

Per li imprese è prevista una serie di deduzioni che riguardano:

– le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a quattro milioni di lire o al due per cento del reddito di impresa dichiarato;

– le spese relative all’impiego dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi a favore delle organizzazione di volontariato, nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente;

– la cessione gratuita alle organizzazioni di volontariato, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del impresa.

Le disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto (Iva) prevedono una serie di agevolazioni per prestazioni effettuate da organizzazioni di volontariato o a favore delle stesse organizzazioni. Esse attengono a:

– divulgazione pubblicitaria;

– cessioni di beni-merce;

– trasporto di malati o feriti con veicoli all’uopo equipaggiati;

– educazione dell’infanzia e della gioventù e didattica di ogni genere anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale. In esse sono comprese anche le prestazioni relative all’alloggio, al vitto ed alla fornitura di libri e materiali didattici come pure le lezioni relativi a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

– attività socio sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità, in favore di persone svantaggiate, rese dalle organizzazioni di volontariato sia direttamente sia in esecuzione di appalti,

convenzioni e contratti in genere.

Le organizzazioni di volontariato inoltre, non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

Per quanto riguarda la ritenuta alla fonte, non viene applicata la ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto sui contributi corrisposti alle organizzazioni di volontariato dagli enti pubblici. Inoltre, la ritenuta sui redditi di capitale corrisposti alle organizzazioni di volontariato viene considerata a titolo di imposta anziché di acconto.

Relativamente all’imposta di registro, occorre distinguere fra Onlus e organizzazioni di volontariato. Per quanto riguarda le prime, è da sottolineare che tutti gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e gli atti traslativi o contributi di diritti reali immobiliari di godimento, compresa la rinuncia ad essi, destinati ad essere utilizzati nell’ambito delle attività statutarie, deve essere corrisposta, per la registrazione, la cifra fissa di lire 250 mila.

Per quanto concerne le organizzazioni di volontariato, occorre fare riferimento alla legge-quadro la quale prevede la totale esenzione dall’imposta di registro.

Con l’autorizzazione dell’Intendenza di finanza e previo nulla osta delle prefetture, le organizzazioni di volontariato possono effettuare lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza, con le seguenti limitazioni:

per le lotterie è previsto che la vendita di biglietti deve riguardare il solo territorio della provincia. I biglietti vanno staccati da registri a matrice in numero determinato. L’importo complessivo di ogni lotteria non può superare i 100 milioni di lire;

per le pesche e i banchi di beneficenza, le operazioni sono limitate al territorio del comune in cui esse hanno luogo. Il ricavato complessivo non può superare i 100 milioni di lire.

Esenzioni

Le esenzioni riguardano:

l’imposta di bollo;

le tasse sulle concessioni governative;

l’imposta sulle successioni e sulle donazioni;

l’imposta sostitutiva;

l’imposta sull’incremento di valore degli immobili e della relativa imposta sostitutiva;

l’imposta sugli spettacoli;

le raccolte pubbliche occasionali di fondi;

i contributi per lo svolgimento convenzionato dell’attività.

Anche su ognuna di esse si ritiene utile fare qualche accenno.

Sono esenti dall’imposta di bollo:

gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni poste in essere oppure richieste dalle organizzazioni di volontariato.

Sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative

tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti le organizzazioni di volontariato.

Sono pure esenti dall’imposta sulle successioni e sulle donazioni i trasferimenti a favore delle organizzazioni di volontariato.

Agli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, non si applica l’imposta sull’incremento di valore. Lo stesso trattamento è riservato all’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili.

L’imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche svolte occasionalmente dalle organizzazioni di volontariato in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Per ottenere l’esenzione è necessario dare comunicazione, prima dell’inizio della manifestazione, all’ufficio accertatore territorialmente competente.

Sono da considerarsi attività spettacolistiche:

– gli spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati, anche se in circoli e sale private;

– gli spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse;

– gli spettacoli teatrali; le esecuzioni musicali di qualsiasi genere, escluse quelle effettuate a mezzo di elettrogrammofoni a gettone o a moneta; i balli, le lezioni di ballo collettive, i veglioni e altri trattenimenti di ogni natura ovunque si svolgano e da chiunque organizzati; i corsi mascherati e in costume, le rievocazioni storiche, le giostre e tutte le manifestazioni similari;

– gli spettacoli teatrali di opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali; le attività circensi e dello spettacolo viaggiante;

– gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;

– le mostre e le fiere campionarie;

– le esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero per le finanze e altre manifestazioni similari di qualunque specie.

Il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, quando le suddette attività sono da considerarsi occasionali.

Le raccolte pubbliche occasionali di fondi non concorrono alla formazione del reddito delle organizzazioni di volontariato anche se esse avvengono mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Anche in questo caso, il Ministero delle finanze può stabilire, con proprio decreto, condizioni e limiti atti a definire occasionali le predette attività.

Non concorrono alla formazione del reddito i contributi corrisposti alle organizzazioni di volontario da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali.

Altre agevolazioni

Tutti i vantaggi e le esenzioni finora segnalati sono riconosciuti dalla normativa nazionale. Ci sono, però, alcuni tributi che sono di pertinenza di comuni, provincia, regioni e province autonome. Per essi, i predetti enti possono prevedere la riduzione oppure, addirittura, l’esenzione.

I vantaggi per le aziende che aiutano l’Istituto per la Famiglia Onlus

Il Terzo Settore contribuisce sempre più alla crescita dell’economia italiana, la sfida che lancia al mondo delle imprese riguarda la professionalità, l’efficienza e la redditività di un settore che ancora viene percepito solo come “volontariato”.

Oggi, Investire nel non profit significa partecipare ad uno dei mercati ad alto tasso di crescita in Italia. Significa entrare in rapporto con il privato sociale, milioni di donne e uomini che credono nella forza di agire e costruire insieme. Significa finanziare e sponsorizzare iniziative e realtà ad alto tasso di valore etico. Rappresenta un’occasione per rafforzare l’immagine delle aziende, una possibilità concreta per aiutarsi ed aiutare.

E non solo: Investire in un’organizzazioni di volontariato significa anche godere di un trattamento fiscale vantaggioso. Ciò significa che ogni erogazione di denaro e prestito di personale dell’impresa a favore di progetti e iniziative di organizzazioni di volontariato quale l’Istituto per la famiglia è deducibile dal reddito d’impresa.

Le imprese e le società residenti in Italia possono dedurre dal reddito d’impresa le donazioni offerte all’I.P.F. fino ad un valore pari a 4.000.000 di lire o pari al 2% del reddito d’impresa dichiarato e, prestando servizi tramite propri lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, possono godere di un trattamento fiscale favorevole.

Infatti, la spesa conseguente per l’impresa dal distacco temporaneo presso la nostra Associazione di suo personale dipendente, assunto a tempo indeterminato, è deducibile dal reddito d’impresa fino ad un massimo del 5 per mille annuale dell’ammontare complessivo delle spese sostenute per prestazioni di lavoro dipendente.

La legge prevede vantaggi anche e per le cessioni gratuite di beni a favore delle organizzazioni di volontariato.

Le imprese possono cedere derrate alimentari e prodotti farmaceutici (purché la loro produzione o scambio costituiscano l’attività di impresa) destinati all’eliminazione dal circuito commerciale(per motivazioni di scadenza, sbagliato packaging, …) all’I.P.F., gratuitamente e senza alcun limite del valore dei beni ceduti.

Possono inoltre cedere altre tipologie di beni (purchè la loro produzione o scambio costituiscano l’attività di impresa) il cui costo di produzione sia al massimo pari a 2 milioni di lire. Questi 2 milioni concorrono a raggiungere il limite massimo di deducibilità dal reddito di impresa (4.000.000 di lire o il 2% del reddito di impresa dichiarato) assieme alle erogazioni di denaro.

Le cessioni di beni a titolo gratuito non sono soggette ad IVA, perché i beni omaggiati sono assimilati a quelli distrutti.

Di seguito riportiamo l’art. 13 del Decreto Legislativo 04.12.97 N.460 sul trattamento fiscale delle erogazioni liberali in favore delle organizzazioni di volontariato e le onlus:

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 13 bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta, in fine, la seguente: “i bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonchè i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e` consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”;

2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente agli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole “Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i)” sono sostituite con le seguenti: “Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed i bis)”;

  1. b) nell’articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito d’impresa, dopo la lettera c quinquies), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

“c sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle ONLUS; c septies) le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi.”;

  1. c) nell’articolo 110 bis, comma 1, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: “oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell’articolo 13 bis” sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i bis) del comma 1 dell’articolo 13 bis”;
  2. d) nell’articolo 113, comma 2 bis, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: “oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell’articolo 13 bis” sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i bis) del comma 1 dell’articolo 13 bis”;
  3. e) nell’articolo 114, comma 1 bis, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: “oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell’articolo 13 bis” sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i bis) del comma 1 dell’articolo 13 bis”.
  4. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l’acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all’articolo 65, comma 2, lettera c sexies), del predetto testo unico.
  6. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell’impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l’effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall’obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l’applicazione delle richiamate disposizioni.
  7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d’imposta di cui all’articolo 13 bis comma 1, lettera i bis), del medesimo testo unico.
  8. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all’articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c sexies) del medesimo articolo 65, comma 2.
  9. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all’articolo 114, comma 2 bis, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d’imposta previste dal comma 1 bis, del medesimo articolo 114.